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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE ANIMALI ESOTICI – AAE
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Articolo 1
È costituita l'Associazione di promozione sociale
Associazione animali esotici, denominabile in breve "A.A.E.", ai sensi
della L. 383/00 e D.Lgs. 460/97.
Una volta ottenuta l’iscrizione alla relativa
anagrafe, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la
locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo
"ONLUS".
Articolo 2
Essa ha sede in Fossalunga di Vedelago (TV) – Via L.
Crico, n. 164.
Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell’art. 10,
D.lgs 4/12/1997, n. 460. L’associazione si propone di operare
principalmente:
- nell’ambito di tutela e valorizzazione della natura
- migliorare e diffondere la conoscenza degli animali
esotici;
- suscitare con tutti i mezzi e nei limiti delle
proprie possibilità lo studio degli animali esotici da compagnia;
- diffondere le conoscenze per il miglioramento delle
condizioni di vita degli animali esotici tenuti in cattività e
promuovere la loro riproduzione, quando trattasi di animali in via di
estinzione, e la sterilizzazione e l'adozione di animali esotici
abbandonati e/o maltrattati, affidati o segnalati all'Associazione, di
cui gli operatori associati si prendono cura a livello sia di
mantenimento sia di cure specialistiche, autofinanziandosi per
affrontarne le spese mediante eventi che sensibilizzino l'adozione e la
raccolta fondi a scopo di beneficenza;
- coordinare l’operato dei soci favorendo gli scambi
di informazioni e di materiale e la costituzione di gruppi di ricerca e
di studio;
- collaborare con le iniziative di enti ed
associazioni che perseguono gli stessi scopi.
L’associazione ha il divieto di svolgere attività
diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno
di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti
con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e
lasciti.
L'Associazione deriva le proprie entrate:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni
o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l'attivo sociale, conforme all’oggetto e scopo sociale.
Nessun avanzo potrà essere distribuito, in modo
diretto o indiretto, tra i soci né durante la vita né all’atto dello
scioglimento. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere
reinvestiti nelle attività sociali istituzionali, secondo il presente
statuto.
Articolo 5
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni
anno. Entro il 30 aprile di ogni anno l’assemblea approva il bilancio
consuntivo relativo all’anno precedente, predisposto dal Consiglio di
amministrazione. Il bilancio è depositato presso la sede
dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le
spese sostenute relative all’anno trascorso.
ASSOCIATI
Articolo 6
Il numero dei soci è illimitato; alla associazione
possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di
età. Per i soci di età inferiore verrà richiesto il consenso di chi ne
esercita la Patria Potestà.
Articolo 7
Per essere ammessi a socio è necessario presentare
domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità
ed indicazioni:
1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza;
2. dichiarazione di attenersi al presente statuto ed
alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del legale rappresentante dell’associazione
o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche
verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno della domanda.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione al libro
soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo
quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venga
respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia
in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Articolo 8
Qualora si manifestino motivo di incompatibilità del
nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti
dell’Associazione, entro 30 giorni successivi all’iscrizione del socio
stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale
iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul
quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea dei soci alla prima
convocazione.
Articolo 9
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del
seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese
dagli organi sociali;
b. quando si rendono morosi nel pagamento della
tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo;
c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali
o materiali all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci
radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando
una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla
prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il
provvedimento nella prima assemblea ordinaria. Contro tale decisione è
comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.
Articolo 10
I soci hanno diritto di frequentare i locali
dell’associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal
Consiglio Direttivo. I soci, con la domanda d’iscrizione, eleggono
domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.
Articolo 11
I soci sono tenuti:
· al
pagamento della quota sociale;
·
all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e
delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali
integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote
straordinarie.
È espressamente esclusa ogni limitazione e
temporaneità del rapporto associativo e della partecipazione alla vita
associativa .
AMMINISTRAZIONE
Articolo 12
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di
amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea degli
associati per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni o decesso
di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Articolo 13
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente,
un Vicepresidente e un Segretario. Allo scadere del mandato, il
Vicepresidente assume la carica di Presidente.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Articolo 14
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno
due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente
per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare
della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di
età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su
apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 15
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi
ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed
impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il
funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per
tutti gli associati.
Articolo 16
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente,
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
Articolo 17
Gli associati sono convocati in assemblea dal
Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante
comunicazione scritta, fax, posta elettronica, direttamente a ciascun
associato, l'avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del
luogo, dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione
e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l'adunanza. L’assemblea in seconda convocazione deve avvenire almeno
un giorno successivo a quello di prima convocazione. L'assemblea deve
pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo
degli associati, a norma dell'Articolo 20 C.C.
Articolo 18
L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli
indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei
componenti il Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell'atto
costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge
o per statuto.
Articolo 19
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli
associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri
associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per
l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità
di consiglieri.
Articolo 20
L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi
l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea
nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 21
L’assemblea ordinaria è valida, in prima
convocazione, quando sia presente la maggioranze dei soci; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono
assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche
allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata
a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il
patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Articolo 22
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a
scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai
sensi dell'ultimo comma dell'Articolo 21 C.C. dall'assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine
alla devoluzione del patrimonio, da destinarsi ad altra associazioni
aventi finalità analoghe, o fini di pubblica utilità, sentito l’organo
di controllo di cui all’art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n.662,
salvo diversa disposizione di legge.
CONTROVERSIE
Articolo 24
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati
e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in
tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da
nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto valgono le norme del codice civile e la normativa specifica.
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